1. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».
2. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;
b) al numero 2), la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
3. All'articolo 609-quinquies del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».
4. All'articolo 609-sexies del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».